N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D.L. del 14/12/1988 n. 527 (L. 10/02/1989 n. 45). In seguito il D. Leg.vo del 05/02/1997 n. 22 e il D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152 hanno riconfermato l’abrogazione. L’articolo 9-decies così recitava: “Art. 9-decies - Rifiuti ospedalieri - 1. Tutti i rifiuti provenienti da strutture sanitarie con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell’ambito delle disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, della medesima legge, non sono assimilabili ai rifiuti urbani, salvo che per l’incenerimento, fatta eccezione per i residui cartacei prodotti presso i servizi amministrativi e gli imballaggi e contenitori fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari.

2. Devono intendersi rifiuti speciali anche quelli provenienti dalle attività di ristorazione esercitate all’interno della struttura sanitaria.

3. La durata dello stoccaggio temporaneo di detti rifiuti presso le strutture sanitarie di cui al comma 1 non deve superare le quarantotto ore. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della presente norma fino al conferimento dei rifiuti speciali all’operatore autorizzato al trasporto verso l’impianto di trattamento.

4. I rifiuti speciali di cui al comma 1 debbono essere smaltiti mediante termo-distruzione presso impianti autorizzati ai sensi delle vigenti norme in materia di smaltimento dei rifiuti.”

Dalla redazione