N13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 9-sexies così recitava: “Art. 9-sexies - Materiali e requisiti dei sacchetti commercializzati sul territorio nazionale - 1. A decorrere dal 1° luglio l989 i sacchetti commercializzati sul territorio nazionale devono essere prodotti esclusivamente con fibre di origine animale e vegetale, con polietilene oppure con nuovi materiali che risultino biodegradabili per una quota non inferiore al 90 per cento accertata mediante un saggio di biodegradabilità, le cui modalità sono definite con decreto del ministro dell’ambiente, di concerto con il ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito l’Istituto superiore di sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Al fine di consentirne un uso ripetuto, dapprima come contenitori di merci e quindi come contenitori di rifiuti domestici da conferire per lo smaltimento, a decorrere dal 1° luglio 1989 i sacchetti in plastica utilizzati sul territorio nazionale non possono avere dimensioni inferiori a ventisette centimetri per cinquanta centimetri. Tali dimensioni possono essere rideterminate con decreto del ministro dell’ambiente, di concerto con il ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

3. A decorrere dal 1° luglio 1989 i sacchetti di plastica utilizzati su tutto il territorio nazionale devono riservare un’intera facciata per:

a) un’indicazione che inviti i consumatori ad utilizzarli come contenitori di merci e quindi di rifiuti domestici da conferire per lo smaltimento, e che inviti a non abbandonarli nell’ambiente

b) l’indicazione del materiale utilizzato.

4. Si applicano le disposizioni dei commi 13 e 14 dell’articolo 9-quater.”

Dalla redazione