N12 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 9-quater così recitava: “Art. 9-quater - Consorzi obbligatori per il riciclaggio di contenitori, o imballaggi, per liquidi e obiettivi di riciclaggio - 1. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all’articolo 3 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 sono svolte dai comuni secondo modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata. Tale servizio di raccolta differenziata viene attivato entro il 1° gennaio 1990. Le regioni provvedono, sulla base di indirizzi generali fissati dal Ministero dell’ambiente, a regolamentare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con l’obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.

2. Sono istituiti consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica e sono definiti per ciascuno di essi obiettivi minimi di riciclaggio. I consorzi hanno personalità giuridica, non hanno fine di lucro, e possono avere articolazione regionale ed interregionale. Il ministro dell’ambiente, tenuto conto delle strutture associative esistenti al 31 luglio 1988, individua i soggetti obbligati a partecipare al consorzio, definisce lo statuto tipo e promuove la costituzione dei consorzi.

3. Sono obbligati a partecipare al consorzio per la plastica:

a) i produttori e gli importatori di materie destinate alla fabbricazione dei contenitori;

b) gli importatori di contenitori vuoti e pieni;

c) una rappresentanza delle associazioni dei produttori di contenitori, delle imprese utilizzatrici e distributrici.

4. I consorzi provvedono ad assicurare il riciclaggio, anche mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia, in coerenza con quanto stabilito al comma 8; promuovono l’informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento. Ai predetti fini, ivi compreso lo smaltimento, i consorzi stipulano apposite convenzioni con i comuni, loro aziende municipalizzate, o loro concessionari. I consorzi possono, inoltre, fare ricorso nella distribuzione dei prodotti dei consorziati a forme di deposito cauzionale da restituire con modalità da definire con provvedimento del ministro dell’ambiente. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso.

5. I mezzi finanziari per il funzionamento dei consorzi per il vetro e per i metalli sono costituiti dai proventi delle attività e dai contributi dei soggetti partecipanti nonché da eventuali contributi di riciclaggio da determinare con decreto del ministro dell’ambiente di concerto con il ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

6. I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio per la plastica sono costituiti dai proventi dell’attività e dal contributo di riciclaggio che è determinato con decreto del ministro dell’ambiente d’intesa con il ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in relazione alle condizioni di mercato delle materie prime e dei prodotti riciclati e alle eventuali passività del consorzio. L’equilibrio di gestione è sempre assicurato dai contributi dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3. Il contributo di riciclaggio è un contributo percentuale sull’importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici o importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzione di contenitori ed imballaggi per il mercato interno.

7. Per la fase di avvio de1 consorzio nazionale della plastica e fino all’eventuale adozione del predetto decreto, il contributo di riciclaggio è determinato nella misura del 10 per cento.

8. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi sono definiti per il triennio 1990-1992 nell’allegato 1. Con propri decreti, il ministro dell’ambiente, di concerto con il ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, definisce gli obiettivi minimi di riciclaggio per i successivi trienni nonché, di concerto con il ministro della sanità, i nuovi materiali che potranno essere utilizzati nella produzione dei contenitori per liquidi.

9. A decorrere dal 31 marzo 1993, ai contenitori per liquidi prodotti con i materiali appartenenti ai gruppi dell’allegato 1 per i quali non siano stati conseguiti i rispettivi obiettivi di riciclaggio, si applica un contributo di riciclo nella misura di lire 20 per i contenitori fino a 300 centimetri cubi, di lire 40 per i contenitori fra 301 e 700 centimetri cubi, di lire 60 per quelli tra 701 centimetri cubi e 1000 centimetri cubi e di lire 100 per quelli maggiori di 1000 centimetri cubi. Tale contributo non è dovuto se i contenitori sono oggetto di ritiro dei vuoti predisposto dal produttore per essere nuovamente utilizzati allo stesso scopo. L’utilizzazione di detto contributo di riciclaggio al fine di consentire il raggiungimento dei citati obiettivi di riciclaggio è disciplinata con decreto del ministro dell’ambiente, di concerto con il ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

10. A partire dal 1° luglio 1989 sugli imballaggi o sulle etichette devono figurare, chiaramente visibili, l’invito a non disperderli nell’ambiente dopo l’uso e l’indicazione dell’eventuale ririempibilità, secondo la definizione della direttiva CEE 85/339 del 27 giugno 1985. Da tale ultimo obbligo sono esclusi i contenitori ririempibili per i quali valgono usi consolidati per il ritiro.

11. A partire dal 1° luglio 1989, per consentire di identificare il materiale utilizzato per la fabbricazione dei contenitori per liquidi, detti contenitori devono essere adeguatamente contrassegnati.

12. I requisiti e contenuti delle iscrizioni e dei marchi di cui ai commi 10 e 11 sono determinati con decreto del ministro dell’ambiente, di concerto con il ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

13. É consentita, fino al 31 dicembre I989, la commercializzazione delle scorte di contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi.

14. Lo smaltimento dei contenitori, per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi, immessi sul mercato antecedentemente al 31 dicembre I989, è consentito fino al 31 dicembre I990.

15. In connessione con gli obiettivi comuni di riciclaggio definiti ai sensi del comma 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’ambiente di concerto con il ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato sono stabilite riserve di materiali riciclati da utilizzare obbligatoriamente nell’esecuzione di opere pubbliche e di forniture ad amministrazioni ed enti pubblici nazionali, regionali e locali.”

Dalla redazione