N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 9-bis così recitava: “Art. 9-bis - Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia - 1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia sono consentite verso i Paesi della Comunità economica europea o verso quelli appartenenti all’Ocse. Spedizioni verso altri Paesi sono consentite solo previa autorizzazione del Cipe su proposta del ministro dell’ambiente che riferisce semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari. Deve in ogni caso essere acquisita la documentazione comprovante l’assenso del Paese importatore e l’esistenza di idonei impianti di smaltimento.

2. Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono subordinate alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria a carico del detentore dei rifiuti, a garanzia delle eventuali spese sostenute alla pubblica amministrazione per lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino ambientale. La fidejussione è liberata con decreto del ministro dell’ambiente quando risulti idoneamente comprovato l’avvenuto corretto smaltimento.

3. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate con decreto del ministro dell’ambiente, di concerto con il ministro della marina mercantile, da emanare entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto

4. I rifiuti speciali, nonché quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e l’obbligo di maneggio in aree soggette a controllo dell’autorità marittima. Tali rifiuti possono essere trasferiti in tali aree di maneggio in attesa dell’imbarco e possono lasciare le località di provenienza per tali aree solo dopo aver ottenuto tutte le prescritte autorizzazioni.

5. L’imbarco delle merci di cui al comma 4, nonché dei rifiuti di qualsiasi genere indicati nell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, deve essere effettuato previa autorizzazione rilasciata dal capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione è ubicato il porto d’imbarco. Non si applicano le disposizioni del comma 2 dell’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, nella parte in cui è previsto che l'iscrizione all’albo sostituisce l’autorizzazione.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il ministro della marina mercantile, di concerto con il ministro dell’ambiente, emana, con proprio decreto, le disposizioni per il rilascio dell’autorizzazione prevista dal comma 5. Con lo stesso decreto si provvede ad aggiornare la classificazione delle merci pericolose di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008. La predetta autorizzazione non può essere rilasciata se non è esibita dal richiedente l’autorizzazione di cui al comma 1.

7. L’autorizzazione all’imbarco di cui al comma 5 sostituisce l’autorizzazione al trasporto di rifiuti prevista fra le autorizzazioni allo smaltimento dell’articolo 6, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora il trasporto avvenga via nave.

8. Chiunque effettui una spedizione dei rifiuti e delle merci di cui al comma 4 senza l’autorizzazione di cui ai commi 1 o 5 è punito con le sanzioni di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Si applicano altresì le sanzioni accessorie previste dal codice della navigazione qualora la spedizione avvenga via nave. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione si applicano le sanzioni di cui all’articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

9. Le disposizioni dei commi precedenti sostituiscono integralmente la disciplina già prevista dall’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987 n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, relativa alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti dall'Italia. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 3, restano valide le disposizioni del predetto articolo 12 relative alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti verso l’Italia.

10. In attesa dell’emanazione della normativa d’attuazione di cui ai commi 3 e 6 ogni spedizione transfrontaliera di rifiuti industriali dall’Italia deve avvenire con autorizzazione espressa del ministro dell’ambiente rilasciata nel rispetto della normativa comunitaria e delle modalità stabilite nel presente articolo. Qualora il trasporto venga effettuato tramite nave, la predetta autorizzazione deve essere rilasciata di concerto con il ministro della marina mercantile. In tali casi, qualora la spedizione venga effettuata senza l’autorizzazione predetta, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

11. Gli oneri comunque sostenuti dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento di rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi esportati all’estero, sono addebitati solidalmente al produttore ed al vettore dei rifiuti stessi ed esatti, con le modalità di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, unitamente ai costi sostenuti per accertamenti, analisi, rimozione, condizionamento, trasporti, bonifica e qualsiasi altro onere comunque occasionato dall’intervento.”

Dalla redazione