Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 9-terdecies così recitava: “Art. 9-terdecies - Mantenimento di somme in bilancio - 1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell’articolo 14, comma 4 e 7, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, non impegnate in ciascun anno finanziario possono essere impegnate nell’anno successivo.”

Dalla redazione