N16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 9-novies così recitava: “Art. 9-novies – Definizioni - 1. In attuazione della direttiva Cee 85/339 del 27 giugno 1985 e ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:

a) per rifiuti industriali si intendono i rifiuti speciali, i rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani nonché i rifiuti speciali tossici e nocivi derivanti da lavorazioni industriali;

b) per sacchetti o buste si intendono gli involucri preconfezionati di qualsiasi materiale che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l’asporto delle merci;

c) per contenitori, o imballaggi, per liquidi si intendono la bottiglia, il barattolo, il vaso, la scatola e qualsiasi altro involucro sigillato di vetro, metallo, plastica, carta e loro combinazioni che contenga un liquido, eccettuati i fusti, le botti e i barili;

d) per liquidi alimentari si intendono quelli indicati nell’allegato 2 al presente decreto

e) per riciclaggio dei contenitori, o imballaggi, per liquidi si intende la fabbricazione di nuovi contenitori o imballaggi o di altri prodotti mediante contenitori usati nonché l’utilizzazione di questi ultimi come combustibile in impianti destinati al recupero di energia e calore conformi alle disposizioni vigenti.”

Dalla redazione