N14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 9-septies così recitava: “Art. 9-septies - Adempimenti comunitari - 1. Per consentire l’elaborazione delle relazioni periodiche nonché la verifica degli obiettivi di riciclaggio, tutte le imprese produttrici, confezionatrici ed importatrici di contenitori per liquidi vuoti o pieni, nonché i consorzi di cui all’articolo 9-quater e le imprese che riciclano contenitori per liquidi sono tenuti a comunicare, per quanto di competenza entro il mese di febbraio di ogni anno al Ministero dell’ambiente le informazioni ché saranno definite con proprio decreto dal ministro dell’ambiente.”

Dalla redazione