N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 4 così recitava: “Art. 4. - 1. Qualora i soggetti di cui all’articolo 1 non provvedano, nei termini previsti dal presente decreto al potenziamento e all’adeguamento degli impianti di cui all’articolo 1-bis alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la regione può intervenire in via sostitutiva anche avvalendosi dei finanziamenti, ove disponibili, di cui al medesimo articolo 1.

2. Qualora gli enti individuati dai piani regionali di cui all’articolo 1-ter, quali titolari della realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non provvedano alla loro realizzazione nei termini stabiliti dalla regione, questa si sostituisce ad essi nell’esecuzione delle opere, anche avvalendosi dei finanziamenti, ove disponibili, di cui all’articolo 1.

3. In caso di inadempienza della regione, il Ministro dell’ambiente, può provvedere, in via sostitutiva, nominando un commissario ad acta che, ove occorra, si avvale anche dei finanziamenti di cui all’articolo 1.

4. Nell’ipotesi di esercizio dei poteri sostituitivi di cui al presente articolo, gli oneri comunque derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti sono posti a carico dei comuni che debbono utilizzarli.”

Dalla redazione