Comma abrogato dal D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152. Il comma 1 dell’articolo 14 così recitava: “1. Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concessi in via prioritaria le agevolazioni previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le modalità, i tempi e le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della sanità.”

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