Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 19 così recitava: “Art. 19. - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.”

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