Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 2 così recitava: “Art. 2. - 1. I progetti per l’adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti di trattamento e di stoccaggio definitivo dei rifiuti urbani, speciali nonché tossici e nocivi esistenti alla data del 31 dicembre 1986, di cui non siano titolari i soggetti indicati dal comma 1 dell’articolo 1, devono essere presentati alle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con l’indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti e con una relazione sulla compatibilità ambientale degli impianti.

2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell’idoneità delle soluzioni proposte e delle loro compatibilità ambientali, al fine di assicurare l’osservanza delle disposizioni vigenti nonché l’efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.”

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