N26 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 16 così recitava: “Art. 16. - 1. Le richieste di mutuo presentate ai sensi dei decreti-legge 31 dicembre 1986, n. 924, 28 febbraio 1987, n. 54, 2 maggio 1987 n. 168 e 30 giugno 1987 n. 258, sono reiterate nei termini stabiliti dal presente decreto e secondo le procedure in esso fissate.”

Dalla redazione