Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 9 così recitava: “Art. 9. - 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie disciplinate dal presente decreto.

2. I benefici di cui al presente decreto si estendono alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali possono individuare enti territoriali diversi da quelli contemplati dall’articolo 1, comma 1.”

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