Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 8 così recitava: “Art. 8. - 1. I termini entro i quali gli impianti, le discariche e le attrezzature fisse esistenti per lo smaltimento dei rifiuti debbono essere adeguati alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono differiti fino al centottantesimo giorno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. I termini di adeguamento di cui al comma 1 sono differiti dalla data di ultimazione dei lavori prevista dall’articolo 1-quater, qualora l’impianto sia stato finanziato ai sensi del presente decreto.

3. Per i soggetti di cui all’articolo 1 che non ottengano i mutui dalla Cassa depositi e prestiti nonché per i soggetti di cui all’articolo 2, le regioni stabiliscono i termini entro i quali i lavori di adeguamento devono iniziare ed essere ultimati. In ogni caso i lavori devono essere iniziati non oltre centoventi giorni dall’approvazione del progetto e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio.”

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