N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 7 così recitava: “Art. 7. - 1. Le concessioni di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, possono essere affidate dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto, o dai soggetti che ad essi si siano sostituiti, oltre che per la gestione, anche per la realizzazione, eventualmente in modo unitario, degli impianti di smaltimento dei rifiuti, sulla base di una convenzione che preveda le modalità di definizione del piano finanziario, il limite massimo di contributo pubblico, i criteri di riscossione delle tariffe, le ipotesi di revoca e di decadenza dalla concessione, la procedura per l’accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, per i collaudi ed i controlli per l’intero periodo della concessione.

2. Al primo comma dell’articolo 268 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché gli eventuali oneri finanziari del capitale investito".”

Dalla redazione