Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 13 così recitava: “Art. 13. - 1. Ai provvedimenti giurisdizionali comportanti sospensioni dell’esecuzione degli atti di cui al presente decreto, comunque preordinati o utili alla realizzazione di impianti e attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate a causa dell’inadeguato smaltimento dei rifiuti medesimi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma quarto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.”

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