Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 11 così recitava: “Art. 11. - 1. In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il trasporto ferroviario protetto di rifiuti speciali, tossici e nocivi è disciplinato con apposito regolamento da adottarsi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentiti i Ministri della sanità e dei trasporti e sentita la commissione consultiva interregionale di cui all’articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. Le spese relative al trasporto ferroviario dei rifiuti di cui al comma 1 sono in ogni caso a carico dei produttori dei rifiuti stessi.”

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