Ai sensi dell’articolo 11, comma 1 del D.L. 22/04/2021, n. 52 (L. 17/06/2021, n. 87) il termine previsto dal presente articolo è prorogato al 31 luglio 2021.

Ai sensi dell’articolo 72, comma 1 del D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126), le disposizioni di cui al presente articolo continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.L. 30/07/2020, n. 83 (L. 25/09/2020, n. 124), il termine previsto dal presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2020.

Ai sensi dell’articolo 19 del D.L. 31/12/2020, n. 183 (L. 26/02/2021, n. 21) il termine previsto dal presente articolo è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Dalla redazione