Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.L. 24/12/2021, n. 221 (L. 18/02/2022, n. 11), il termine previsto dal presente articolo è prorogato fino al 31 marzo 2022.

Ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.L. 22/04/2021, n. 52 (L. 17/06/2021, n. 87) il termine previsto dal presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2021.

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 30/07/2020, n. 83 (L. 25/09/2020, n. 124), il termine previsto dal presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2020.

Ai sensi dell’art. 19 del D.L. 31/12/2020, n. 183 (L. 26/02/2021, n. 21) il termine previsto dal presente articolo è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

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