Articolo abrogato dal D.Leg.vo 490/1999, così recitava:

"Art.1-sexies. — 1. Ferme restando le sanzioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n.1497, per la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano altresì quelle previste dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n.47.

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato".

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