L’art. 15, comma 3, della L. 23/12/1992, n. 448, dispone che: “In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto- legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, sentita la regione competente, l'autorizzazione alla concessione dei mutui di cui al comma 2 del presente articolo è disposta con proprio decreto dal Ministro del turismo e dello spettacolo in base a criteri che tengano conto comparativamente dell'interesse sociale al completamento dell'opera, dell'ampiezza del bacino di utenza, dell’opportunità economica del finanziamento in relazione ai costi già sostenuti e delle garanzie offerte in ordine alla economicità della futura gestione dell'impianto. Con successivo decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sono stabiliti termini e modalità per la presentazione delle domande.”.

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