Comma abrogato dal D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, a decorrere dal 19/04/2016.

Il comma 4 dell’articolo 42 così recitava:

“4. Al comma 8 dell’articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l’equilibrio economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni.».”

Dalla redazione