Ai sensi dell’art. 14, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (L. 24/04/2020, n. 27), la misura di cui alla presente lettera, non si applica:

a) agli operatori sanitari;

b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali;

c) ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.

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