N77 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del D.L. 16/06/2020, n. 52 e poi, a seguito della sua abrogazione, ai sensi dell’art. 70-bis, comma 1, del D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77) in deroga a quanto previsto dal presente articolo, come modificato dal D.L. 34/2020, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22, mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro settimane massime da parte dell'INPS ai sensi degli articoli 22-quater e 22-quinquies del presente decreto-legge, introdotti dall'articolo 71 del D.L. 34/2020, nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del presente decreto-legge, introdotto dall'articolo 71 del D.L. 34/2020.

Dalla redazione