Ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis, del D.L. 24/03/2022, n. 24 (L. 19/05/2022, n. 52), esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui al presente comma, è prorogata fino al 30 giugno 2022.

Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del D.L. 24/12/2021, n. 221 (L. 18/02/2022, n. 11), le disposizioni di cui al presente comma, sono prorogate fino al 31 marzo 2022. Si veda l'art. 17, comma 3-ter, del D.L. 24/12/2021, n. 221 (L. 18/02/2022, n. 11).

Si veda l'art. 15, comma 3, del D.L. 22/03/2021, n. 41 (L. 21/05/2021, n. 69).

Ai sensi dell’art. 1, comma 481 della L. 30/12/2020, n. 178 la disposizione di cui al presente comma si applica nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. 

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