Articolo inserito dall’ art. 45-bis, comma 2, del D.L. 24/06/2014, n. 90 (L. 11/08/2014, n. 114) e, successivamente, abrogato dall’art. 11, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica ha effetto a decorrere dal 28/02/2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

L’articolo così recitava:

“Art. 16-septies - Tempo delle notificazioni con modalità telematiche

1. La disposizione dell'art. 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.”

Dalla redazione