Comma abrogato dal D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, a decorrere dal 19/04/2016.

Il comma 1 dell’articolo 13 così recitava:

“1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157:

1) al comma 1, le parole "del regolamento di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 100"; dopo le parole: "decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" sono inserite le seguenti: ", fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresì le società ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile"; le parole: "sono nominativi" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere dematerializzati"; le parole "non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile";

2) al comma 2, le parole: "I titoli e la relativa documentazione di offerta devono" sono sostituite dalle seguenti: "La documentazione di offerta deve";

3) al comma 3, dopo le parole: "avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario" sono inserite le seguenti: "ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi";

4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.

4-ter Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all'articolo 176, comma 12, del presente decreto in relazione alla facoltà del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito";

b) all'articolo 159:

1) al comma 1 dopo le parole: "gli enti finanziatori" sono inserite le seguenti: "ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario";

2) al comma 2-bis le parole: "di progetto costituite per" sono eliminate e sono sostituite con le parole "titolari di";

c) All'articolo 160, comma 1, dopo le parole: "che finanziano" sono inserite le seguenti: "o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari,"; dopo le parole "beni mobili" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusi i crediti,".

d) All'articolo 160-ter, comma 6, al secondo periodo, dopo le parole "Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori" sono inserite le seguenti: "e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157 del presente decreto".”

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