Articolo abrogato dal D.L. 17/03/2020, n. 18.

L’articolo 4 così recitava:

“Art. 4. - Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, anche a tutte le funzioni della Corte dei conti.

2. Ferma l’applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020 i vertici degli uffici territoriali e centrali, sentita l’autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell’ordine degli avvocati della città ove ha sede l’Ufficio, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti e delle prescrizioni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici territoriali, le misure sono adottate sentito il Segretario generale e il dirigente del servizio amministrativo unico regionale competente.

3. Per assicurare le finalità di cui al comma 2, i vertici degli uffici possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l’adozione di linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze o delle adunanze;

e) la celebrazione a porte chiuse delle udienze o adunanze pubbliche del controllo;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle amministrazioni mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione all’udienza ovvero all’adunanza del controllo, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all’interno del verbale, consenta l’effettiva partecipazione degli interessati;

g) il rinvio d’ufficio delle udienze e delle adunanze del controllo a data successiva al 31 maggio 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che scadono entro il 31 maggio 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020.

5. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 maggio 2020.”

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