Ai sensi dell’articolo 19-ter del D.L. 16/10/2017, n. 148 (L. 04/12/2017, n. 172) le disposizioni di cui al presente comma primo e secondo periodo, non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti.

Si veda anche l'art. 3-bis del D.L. 14/01/2021, n. 2 (L. 12/03/2021, n. 29)

Ai sensi dell'art. 8, comma 13, del D.L. 24/02/2023, n. 13 (L. 21/04/2023, n. 41), fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui al presente comma, non trovano applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o, qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa alle stesse.

Ai sensi dell'art. 1, comma 12-sexies, del D.L. 22/04/2023, n. 44 (L. 21/06/2023, n. 74), il terzo periodo del presente comma, si interpreta nel senso che la possibilità di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui al presente comma, si applica anche per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici di cui al regolamento di cui al D.P.R. 11/11/2005, n. 255.

Si veda l'art. 20, comma 3-undecies, del D.L. 22/04/2023, n. 44 (L. 21/06/2023, n. 74).

Si veda l'art. 11, comma 3, del D.L. 10/08/2023, n. 105 (L. 09/10/2023, n. 137);

Ai sensi dell’art. 12-bis, comma 2, del D.L. 15/05/2024, n. 63 (L. 12/07/2024, n. 101) il presente comma, non si applica agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza al 14/07/2024 che proseguono la loro attività professionale.

Dalla redazione