Le riduzioni spettanti a norma dei commi 1 9 e 10 dell’articolo 2 si calcolano applicando le percentuali stabilite nelle tabelle soltanto sull'lVA relativa alle operazioni imponibili indicate nella dichiarazione della imposta sul valore aggiunto (tabella A) e sull’ammontare del ricavi o compensi indicato nella dichiarazione dei redditi (tabella B). Per l’applicazione delle percentuali si tiene conto dell’attività esercitata prescindendo dalle prestazioni di carattere accessorio od occasionale. Con decreti del ministro delle Finanze potranno essere specificati i codici di attività relativi alle singole voci delle tabelle A e B ferme rimanendo in ogni caso le disposizioni dei commi 14 e 15 dell’articolo 2.

Dalla redazione