Articolo abrogato dal D.Leg.vo 267/00. L'articolo 8 così recitava: "1. L'art. 4, terzo comma, della legge 27.12.1985, n. 816, si interpreta nel senso che agli eletti nelle giunte comunali e provinciali è attribuito il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per tutto il tempo delle adunanze delle giunte predette, «con riferimento all'ora di convocazione e alla fine dei lavori, tenuto conto del tempo necessario per raggiungere il luogo dell'adunanza e per rientrare al posto di lavoro nonché del tempo necessario per lo studio preliminare dell'ordine del giorno» oltre che per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali, da utilizzare per l'esercizio delle altre funzioni che agli stessi competono."

Dalla redazione