Ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del D.L. 21/03/2022, n. 21 (L. 20/05/2022, n. 51) le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dal 31 gennaio 2020. Non si dà luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già pagati. Sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere oggetto di riesame o di annullamento.

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