Articolo abrogato dal D.L. 04/07/2006, n. 223 (L. 04/08/2006, n. 248). L'articolo 15 così recitava:

"1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto non si procede a rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati classificabili o classificati nei gruppi A, B e C, salvo che da atto o documento il corrispettivo risulti di maggiore ammontare, se lo stesso è indicato nell'atto in misura non inferiore al valore determinato ai sensi dell'art. 52, 4° c., del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Qualora l'immobile non sia ancora iscritto in catasto con attribuzione di rendita, si applicano le disposizioni in materia di procedura di accatastamento degli immobili urbani di cui all'art. 12 del d.l. 14.3.1988, n. 70, conv. con mod. dalla l. 13.5.1988, n. 154, con esclusione di quelle recate dall'ultimo periodo del primo comma. L'ufficio tecnico erariale invia, a norma del secondo comma del suddetto art. 12, il certificato catastale anche alle parti contraenti. In tale caso nel termine di dieci giorni dal ricevimento del certificato il cedente può emettere fattura per l'importo eccedente l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.

1-bis. Per le unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 1. In tale caso, nel termine di dieci giorni dall'eventuale notifica della rendita catastale definitiva, il cedente può emettere fattura per l'importo eccedente l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.

2. L'ufficio del registro comunica all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente se il contribuente non si è avvalso delle disposizioni di cui all'art. 12 del d.l. 14.3.1988, n. 70, conv. con mod. dalla l. 13.5.1988, n. 154, ovvero se il corrispettivo della cessione risulta inferiore al valore determinato ai sensi dell'art. 52, 4° c. del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26.4.1986, n. 131. 2-bis. Le disposizioni dei commi 1° e 2° non si applicano alle cessioni di fabbricati effettuate nei confronti degli utilizzatori in esecuzione di contratti di locazione finanziaria.

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