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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 1 - Avvio del procedimento
L’Autorità nel caso in cui la segnalazione inviata dalla Stazione Appaltante risulti incompleta, formula una richiesta di integrazione documentale, con la specificazione dei documenti da allegare e dei termini entro cui le informazioni devono essere fornite.
La richiesta di integrazione sarà altresì inviata per conoscenza all’operatore economico segnalato.
Qualora la documentazione e/o le informazioni richieste alla Stazione Appaltante non vengano fornite ovvero vengano fornite in ritardo rispetto ai termini assegnati, l’Autorità avvia il procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 6, comma 11, del Codice.
Una volta acquisita la segnalazione, idoneamente integrata con gli allegati richiesti, l’Autorità dispone l’avvio del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e alla Stazione Appaltante.
Nella comunicazione di avvio del procedimento saranno almeno indicati:
— l’oggetto del procedimento;
— il termine per l’invio di eventuali memorie e documentazione allegata, nonché per eventuali controdeduzioni;
— l’ufficio presso cui è possibile avere accesso agli atti del procedimento;
— il responsabile del procedimento;
— il termine di conclusione del procedimento;
— l’indicazione di un referente, con i relativi contatti, per eventuali richieste di chiarimenti o comunicazioni successive.
Il Responsabile del Procedimento può convocare in audizione e/o richiedere documenti, informazioni e chiarimenti alle Stazioni Appaltanti, agli Operatori Economici nonché ad ogni altro soggetto in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell’esame del procedimento in corso.
Qualora la documentazione richiesta non venga fornita entro i termini indicati nella richiesta, l’Autorità avvia il procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 6, comma 11 del Codice.
Art. 2 - Termini di conclusione del procedimento
Per la conclusione del procedimento l’Autorità fissa un termine non superiore a 90 giorni, decorrenti dalla notifica dell’avvio del procedimento.
In caso di necessità di ulteriori acquisizioni documentali e/o richieste di audizione formulate dalle parti o disposte dall’Autorità, il termine per la pronuncia da parte dell’Autorità resta sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell’istruttoria e alla presentazione delle controdeduzioni e comunque per un periodo non superiore a 40 giorni.
Art. 3 - Comunicazione del termine infraprocedimentale
Il Responsabile del Procedimento invia alle parti una comunicazione contenente la data del termine infraprocedimentale per l’acquisizione degli ulteriori elementi probatori, per la eventuale richiesta motivata di audizione in Consiglio e per ogni eventuale ulteriore difesa, nonché un’indicazione sintetica delle risultanze emerse dall’esame della documentazione acquisita.
Il termine di cui al comma precedente non potrà risultare superiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
Di regola, non saranno accettati e tenuti in considerazione ulteriori documenti e fatti nuovi prodotti successivamente al termine infraprocedimentale di acquisizione degli elementi probatori.
All’esito dell’istruttoria l’ufficio competente sottopone la questione al Consiglio per la decisione e provvede a comunicare alle parti interessate la relativa conclusione."
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