Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.L. 24/02/2023, n. 13 (L. 21/04/2023, n. 41), è abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con il presente decreto e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del D. Leg.vo 29/12/2003, n. 387.

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