Ai sensi dell’art. 11-duodecies, comma 1, del D.L. 22/04/2021, n. 52 (L. 17/06/2021, n. 87) le attività turistico-ricettive in aria aperta di cui al presente decreto, che, al 22/06/2021, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dalla lettera b) del presente comma, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dalla presente lettera. Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.

Dalla redazione