Comma abrogato dal D.M.Sviluppo Economico del 21/12/2007. Il comma 1 così recitava: "1. Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e tenuto conto di quanto previsto dalla legge 14 novembre 1985, n. 481, i costi sostenuti dalle imprese di distribuzione per la realizzazione dei progetti con le modalità di cui all'art. 8, possono trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di gas naturale e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. I costi sostenuti dalle imprese di distribuzione per la realizzazione dei progetti con le modalità di cui all'art. 8 possono trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas."

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