Articolo abrogato dal D.L. del 31/08/2013 n. 101 (L. del 30/10/2013 n. 125). L’articolo 1 così recitava: “Art. 1. - Operatività del SISTRI - 1. Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, individuati all’art. 3 comma 1, lettere c), d), e), f) g), h), del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modifiche ed integrazioni, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013.

2. Per gli altri enti o imprese obbligati all’iscrizione al SISTRI il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014.

3. Gli enti e le imprese di cui al comma 2 possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria dal termine di operatività di cui al comma 1.”

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