Secondo Cass. 21/02/1983, n. 1309, l’obbligo del venditore di garantire il compratore dai vizi della cosa ai sensi dell’art. 1476, n. 3 del Codice civile che è collegato ai successivi artt. 1490 e ss. del Codice civile riguarda esclusivamente i vizi e la mancanza di qualità essenziali “intrinseci alla cosa venduta” ed esistenti al momento della conclusione del contratto e della consegna nel caso di vendita obbligatoria, e non può quindi, trovare riferimento in dati estranei alla cosa oggetto della vendita. Nella specie, in cui si trattava di vendita di serbatoi da interrare, la Corte, enunciando il su riportato principio, ha escluso che l’accertata scarsità di dimensioni strutturali dei serbatoi in rapporto alle caratteristiche del terreno in cui essi dovevano essere collocati fosse riconducibile nell’ambito di operatività della garanzia (ex art. 1476 del Codice civile, n. 3).

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