N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
In base all’art. 22 della L. 241/1990, cui si rinvia per tutte le altre definizioni, si intende per “documento amministrativo”: “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

Dalla redazione