In precedenza l’art. 181 del D. Leg.vo 42/2004, comma 1-bis, aveva previsto tale più grave regime sanzionatorio anche per lavori privi della dovuta autorizzazione che ricadessero o su immobili o aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche fossero stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori e per lavori ricadenti su immobili o aree tutelati per legge ai sensi dell’art. 142 del D. Leg.vo 42/2004. La relativa disposizione è però stata dichiarata incostituzionale da Corte Cost. 23/03/2016, n. 56.

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