A sua volta, il comma 7 dell’art. 7 del D. Leg.vo 28/2011 dispone che l’installazione da parte di installatori qualificati di pompe di calore destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell’impianto idricosanitario già in opera. Assimilando questo concetto a quello di “integrazione dell’impianto”, compresa nel concetto di “manutenzione straordinaria” ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, lettera b) del comma 1, nei casi in cui l’intervento non si possa ritenere privo di oneri di comunicazione, esso andrà assoggettato al regime della CILA edilizia ai sensi del citato art. 6-bis del D.P.R. 380/2001.

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