L’art. 110 del D. Leg.vo 50/2016, comma 3, prevede la possibilità per il curatore del fallimento - autorizzato all’esercizio provvisorio dal giudice delegato - di eseguire i contratti già stipulati dall’ impresa fallita. L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento dei requisiti di altro soggetto (art. 110 del D. Leg.vo 50/2016, comma 4). Peraltro l’ANAC può - al ricorrere di precise circostanze - subordinare la partecipazione, il subappalto e la stipulazione dei contratti alla necessità che l’impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti generali e speciali, e/o di eventuali certificazioni richieste, che si impegni a subentrare (art. 110 del D. Leg.vo 50/2016, comma 5). Si veda in ogni caso Concordato preventivo e partecipazione ad affidamenti pubblici.

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino