L’art. 110 del D. Leg.vo 50/2016, comma 3, prevede la possibilità per il curatore del fallimento - autorizzato all’esercizio provvisorio dal giudice delegato - di eseguire i contratti già stipulati dall’ impresa fallita. L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento dei requisiti di altro soggetto (art. 110 del D. Leg.vo 50/2016, comma 4). Peraltro l’ANAC può - al ricorrere di precise circostanze - subordinare la partecipazione, il subappalto e la stipulazione dei contratti alla necessità che l’impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti generali e speciali, e/o di eventuali certificazioni richieste, che si impegni a subentrare (art. 110 del D. Leg.vo 50/2016, comma 5). Si veda in ogni caso Concordato preventivo e partecipazione ad affidamenti pubblici.

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