Condizioni per la ricorrenza di tale causa di esclusione sono: a) la gravità della infrazione, che può desumersi da parte della stazione appaltante dalla specifica tipologia dell’infrazione commessa, sulla base anche del tipo di sanzione (arresto o ammenda) per essa irrogata, dall’eventuale reiterazione della condotta, dal grado di colpevolezza e dalle ulteriori conseguenze dannose che ne sono derivate (es. infortunio sul lavoro, Delib. AVCP 89/2006 R); b) il fatto che la violazione sia stata “debitamente accertata”, cosa che sta ad indicare che dell’infrazione deve esservi stato accertamento in sede amministrativa nelle forme previste dalla normativa di settore, Delib. AVCP 89/2006 R. Ricade sulla stazione appaltante l’obbligo di motivazione della esistenza e gravità dell’infrazione commessa.

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