Dal punto di vista terminologico, si parla di “ricavi” con riferimento alle imprese, e di “compensi” con riguardo al lavoro autonomo e alle professioni. Per la verifica dell’eventuale superamento dei limiti prescritti, in linea di massima, per le occorre applicare il criterio “di competenza”, in virtù del quale i ricavi devono essere imputati all’esercizio cui afferiscono, anche se incassati in un diverso esercizio (ad esempio, una fattura emessa nel 2019 per attività svolte nello stesso anno sarà di competenza del 2019 anche se incassata nel 2020); viceversa lavoratori autonomi e professionisti applicheranno di norma il regime “di cassa”, in virtù del quale i ricavi si riferiscono all’anno solare in cui sono stati materialmente percepiti.

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