Con riguardo ai pannelli solari - e in generale di tutti gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - il singolo condomino può anche provvedere autonomamente all’installazione che può eseguire sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune (la norma non pone dunque limiti al singolo condomino sulla scelta del luogo di installazione) e sulle parti di proprietà individuale dello stesso.

Solo nel caso in cui l’installazione dell’impianto comporti una modifica delle parti comuni dell’edificio, il condomino deve darne comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi (è dunque opportuno che la comunicazione del condomino sia accompagnata dalla relazione di un tecnico esperto). L’assemblea può in questo caso prescrivere - con una delibera che deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e i 2/3 del valore dell’edificio - adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio (o in alternativa subordinare l’esecuzione dei lavori alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali). A richiesta degli interessati, l’assemblea può inoltre provvedere a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni dell’edificio, non pregiudicando le forme di utilizzo in atto o previste dal regolamento di condominio (vedi art. 1122-bis del Codice civile).

Sia l’art. 1120 del Codice civile che l’art. 1122-bis del Codice civile riguardano le “innovazioni” (per cui si deve intendere qualsiasi nuova opera che alteri in tutto o in parte, nella materia o nella forma ovvero nella destinazione di fatto o di diritto la cosa comune (Cass. 23/10/1999, n. 11936; Cass. 29/07/1989, n. 3549) ma la prima riguarda le innovazioni “normali” operate dal condominio (che vengono a loro volta distinte tra innovazioni “generali” e cioè quelle dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni che possono essere adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio ed innovazioni agevolate che possono essere approvate, anche su iniziativa di un singolo condomino, con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio), mentre l’art. 1122-bis del Codice civile concede, come si è detto, la possibilità al singolo condomino di installare, tra l’altro, pannelli solari anche sulla superficie comune dell’edificio senza ottenere il consenso dell’assemblea.

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