La Sent. Corte Cost. 13/05/2024, n. 86 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della L. 87/1953, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

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