Articolo abrogato dalla L. 24/02/2006, n. 85, così recitava:

"Art. 269. (Attività antinazionale del cittadino all'estero) — Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni."

Dalla redazione