Articolo inserito dalla L. 23/06/2017, n. 103.

Il comma 2 dell’art. 1 della L. 103/2017 dispone:

“2. Le disposizioni dell'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.”

Dalla redazione