N383 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo 13/07/1994, n. 480, così recitava:

"Art. 706. (Commercio clandestino di cose antiche) — Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatta dichiarazione all'autorità quando la legge la richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila."

Dalla redazione